L’Ispettorato Nazionale Del Lavoro ha fornito indicazioni sui criteri che gli ispettori devono adottare per valutare l’adeguata classificazione previdenziale delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche. In generale, le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento devono essere predominanti rispetto alle attività di accoglienza e ospitalità. Se non è così, l’azienda non può essere classificata nel settore agricolo.
In questo contesto, l’Ispettorato, con la nota 5486/2024, ha sottolineato che, per determinare quali attività siano predominanti, è necessario considerare anche la legislazione regionale pertinente. Quest’ultima è incaricata di stabilire i criteri per verificare il rapporto tra le attività agrituristiche e quelle agricole, nonché di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività. In sostanza, la verifica non può ignorare la legislazione regionale e basarsi esclusivamente sulla normativa nazionale.
Inoltre, la nota dell’Ispettorato si sofferma sull'articolo 68 della legge 16/2021, secondo il quale non è più rilevante, per la determinazione del rapporto, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola. Il tempo di lavoro, in sostanza, non è più un elemento che deve essere considerato per definire il rapporto di connessione e di prevalenza.
Concludendo, gli ispettori, in fase di verifica, dovranno tener conto:
della novità legislativa contenuta nell'articolo 68 della legge 16/2021 riguardante il tempo di lavoro;
dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale.
Gli ispettori potranno adottare misure solo nel caso di significativi scostamenti dai requisiti previsti dalla normativa di riferimento e previo coinvolgimento degli uffici regionali competenti.
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