L’ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno in caso di appalto, distacco e somministrazione illecita ammonta a 72 euro. Questo è stato precisato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1091/2024 del 18 giugno, che contiene le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal decreto legge 19/2024.
Dal 2 marzo 2024, nelle situazioni di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità, sia l’utilizzatore che il somministratore sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Tuttavia, il testo normativo prevede che i 60 euro diventino 72 in fase di applicazione della sanzione.
Per esemplificare, se consideriamo un appalto illecito coinvolgente 3 lavoratori, impiegati ciascuno per 30 giornate, la sanzione sarà di 6480 euro, calcolata come segue: 60 x 3 x 30 = 5400 euro, cui va aggiunto l’aumento del 20% previsto dall’articolo 1, comma 445, lettera d).
Se viene riscontrata l’assenza dei requisiti dell’appalto genuino, il personale ispettivo impartirà la prescrizione obbligatoria per estinguere in via amministrativa il reato. In questo caso, la sanzione da pagare per l’estinzione del reato, per le ipotesi di ottemperanza con regolarizzazione postuma da parte del datore di lavoro, sarà pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita, ovvero 18 euro invece di 72.
Infine, il legislatore ha stabilito che la sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Pertanto, se l’importo da irrogare risulta inferiore a 5.000 euro a causa del numero di giornate di illecita occupazione, verrà applicata tale soglia, che, in caso di ottemperanza alla prescrizione impartita, sarà ridotta a un quarto risultando in 1.250 euro.
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