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Nessuna sanzione al dipendente se la videosorveglianza è illecita


Il Garante della privacy con un provvedimento dell'11 aprile 2024 ha stabilito che l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa sulla privacy.


L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente del Comune di Madigliano che lamentava l’installazione di una telecamera in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Grazie alle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente il mancato rispetto dell’orario di servizio.


Per il Garante, le telecamere di videosorveglianza sono idonee a riprendere anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato, dal titolare in qualità di datore di lavoro, purché nel rispetto della normativa.


Nel caso specifico il Comune ha effettuato le rilevazioni tramite telecamere senza accordo sindacale né autorizzazione ispettiva, quindi in violazione della legge.


Non avendo assicurato il rispetto delle procedure la condotta del Comune è illecita. Lo stesso utilizzo dei dati raccolti illecitamente non è consentito, tanto meno per sanzionare disciplinarmente la dipendente.


Il Garante ha, quindi, sanzionato l’amministrazione ingiungendo alla stessa di fornire a tutti i lavoratori e visitatori un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera. Infatti il Comune non aveva esposto alcuna adeguata informazione circa i controlli effettuati dalle telecamere.

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