Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2015 è stato introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. Viene confermata la soppressione delle assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990 e la definizione di nuove agevolazioni volte a promuovere forme di occupazione stabile.
Di seguito sono elencati i punti principali della norma:
Lo sgravio è applicabile solo ai datori di lavoro privati;
Riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
Lo sgravio riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
Lo sgravio non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
Lo sgravio non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
Lo sgravio non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
Lo sgravio non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate)