L’INPS, con messaggio n. 2682, conferma quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL.
L’Inps chiarisce che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti. In riferimento alla specifica tematica inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", si configura condotta di infedele registrazione quando viene riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL e sempre che "l’erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
Il regime sanzionatorio in caso di infedele registrazione
La disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede l’applicazione di:
- una sanzione amministrativa che va da 150 a 1.500 euro, sa la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
- una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
- una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi;
Il regime sanzionatorio suesposto può dunque trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
- in relazione ai dati quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
- con riferimento ai dati qualitativi inerenti la scritturazione sul LUL di una causale o titolo che determini una erogazione economica che non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
La sanzione è irrogabile a condizione che, dall'infedele registrazione sul LUL, discendano differenze sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
NEWS 12/12/2016
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta con un suo approfondimento del 12 dicembre 2016
facendo seguito all'introduzione nel nostro ordinamento della norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono occasionalmente o abitualmente la loro attività fuori dalla sede di lavoro.
Siamo in presenza di trasfertisti quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
Le predette condizioni devono essere contemporaneamente soddisfatte, altrimenti trova applicazione il regime normativo della trasferta