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News dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sugli impianti audiovisivi.


Con la "lettera circolare" n.1881 del 25 febbraio 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell' art. 4 della L. 300/1970, già modificato dall'art. 23 del d.lgs n.151/2015 e dall' art. 5, comma 2, del d.lgs n.185/2016, che hanno adeguato sia l'impianto normativo che le procedure in essere alle innovazioni tecnologiche sviluppatesi nel tempo, senza discostarsi, però, dal reale scopo della norma, ossia conciliare, da una parte, le necessità legate all'organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall'altra, tutelare i diritti del lavoratori, quali riservatezza e dignità.

Con la sopracitata circolare l'Ente ha emanato ulteriori specifiche di attuazione della stessa per le ipotesi in cui, in seguito a dei cambiamenti degli assetti proprietari, avvenga un cambio di titolarità dell'impresa che ha provveduto all'installazione di "impianti audiovisivi" o di "altri strumenti dai quali derivi anche" la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

La questione presa al vaglio è se, in tali fattispecie, sia necessario dover rinnovare le procedure di accordo sindacale o autorizzative, o sia sufficiente render noto all'Ispettorato, in modo formale, il cambio di proprietà.

A tal riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso affermando che "il mero subentro di un'impresa in locali già dotati di impianti o strumenti di videosorveglianza non aggiunge profili di illegittimità, qualora gli impianti stessi siano stati installati in base alle procedure previste dall' art. della L. n. 300/1970 e non siano sopraggiunte modificazioni alle seguenti finalità, oggetto della richiesta del provvedimento autorizzativo:

  • esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale;

  • modalità di funzionamento.

Per non incorrere in problematiche di altro genere l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene opportuno che:

  • l'impresa subentrante comunichi all' Ispettorato Territoriale del Lavoro gli estremi del provvedimenti di autorizzazione alla installazione degli impianti;

  • l'impresa subentrante dichiari che nè i presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento nè le modalità di funzionamento dell'impianto sono stati oggetto di modiche.

Nel caso in cui, invece, ci siano state delle variazioni, sarà necessario avviare nuovamente le procedure stabilite dall' art. 4 L. n. 300/1970, rimanendo il divieto farne uso diverso con le modalità già autorizzate.

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