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Videosorveglianza da disattivare se si assumono lavoratori

L’Ispettorato del Lavoro affronta il caso della presenza di impianti audiovisivi in funzione prima che siano occupati lavoratori.


Tutti i datori di lavoro che decidono di installare impianti audiovisivi devono necessariamente richiedere il rilascio dell’autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro. L’articolo 4 della legge 300/1970 specifica chiaramente come l’autorizzazione debba essere ottenuta prima dell’installazione dell’impianto di sorveglianza. Capita spesso che le aziende installano le videocamere nonostante non siano occupati da lavoratori; in questi casi, la successiva assunzione di un dipendente comporta il problema della collocazione temporale della richiesta di autorizzazione.


Con un documento del 14 aprile 2023, l’Ispettorato ricorda come le previsioni dell’articolo 4 della legge 300/1970 si applichino solo alle imprese in cui sono presenti lavoratori subordinati (escludendo soci, collaboratori e tirocinanti).


Successivamente, il documento affronta due casi concreti:


  1. Nuova azienda che, al momento della presentazione dell’istanza, non ha personale dipendete ma prevede di assumere non appena avviata l’attività. In questo caso sarà possibile presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto, indicando nella domanda il numero dei lavoratori che verranno assunti all’avvio dell’attività.

  2. Esercizio di una attività già operativa, senza dipendenti, con impianto installato e funzionante. In tal caso, l’azienda potrà presentare istanza in un momento successivo (quando assumerà personale), ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.


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