Con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha divulgato ulteriori precisazioni sull'individuazione degli illeciti importanti ai fini della recidiva e per l'applicazione delle sanzioni con maggiorazione, previste dalla Legge di Bilancio 2019.
L' INL ha voluto sottolineare che gli illeciti causanti un raddoppio delle sanzioni per recidiva devono essere commessi nei tre anni precedenti a un nuovo illecito, anche antecedente la data del 1° gennaio 2019, ossia dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. Questo arco temporale triennale deve essere inteso sia come periodo durante il quale è stato commesso l'illecito, sia come periodo di accertamento definitivo dello stesso.
Si è giunti a questa conclusione, perché, contrariamente a ciò, acquisirebbero rilievo comportamenti ed azioni troppo antecedenti, entrando in discordia sia con principi, quali ragionevolezza, certezza del diritto e della rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche sia, soprattutto, con la norma stessa, posta in essere proprio per colpire, più concretamente, la reiterazione di comportamenti contra legem, avvenuti in un certo periodo.
La nota in esame, inoltre, sottolinea che la recidiva va localizzata nel momento in cui a compiere l'illecito sia un trasgressore persona fisica, che opera per conto della persona giuridica. Di conseguenza, non potrà configurarsi recidiva, se a commettere le sanzioni siano soggetti diversi da quelli indicati. E' opportuno precisare che, in seguito al D. Lgs n. 81/08, in materia di sicurezza del lavoro, il quale ha distinto il datore di lavoro dal suo preposto, la recidiva sarà applicata solo verso gli illeciti commessi da quest'ultimo.