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COVID-19: disposizioni sul lavoro agile e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli

Aggiornamento: 17 set 2020


Il Governo ha emanato il Decreto-legge n. 111 dell’8 settembre 2020 per disporre urgentemente sulle esigenze finanziarie e di sostegno per l’inizio dell’anno scolastico, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 ed è entrato in vigore il 9 settembre 2020.


Per quanto riguarda la materia lavoro, è particolarmente interessante l’articolo 5 relativo allo smart-working e al congedo parentale Covid.


In base all'art.5 del d.l. 111/2020, in caso di un minore di anni 14 convivente per il quale viene disposta la quarantena da parte dell’ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola:


  • Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart-working per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio: tale beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020;


  • Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart-working, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio;


  • Per i periodi di congedo viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione (si veda l'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151); tali periodi sono coperti da contribuzione;


  • Per i giorni in cui un genitore svolge l'attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle sopracitate misure;


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