Le società sportive, le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di volontari per le proprie attività istituzionali. Questi volontari mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente con finalità amatoriali.
Dal 1° giugno 2024, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute, anche nel comune di residenza, durante manifestazioni ed eventi sportivi. Le federazioni sportive definiscono le tipologie di spese ammesse per il rimborso.
Il nuovo art. 29, D.Lgs. 36/2021, precisa che l’attività volontaria è spontanea, gratuita, senza fini di lucro e amatoriale. Comprende anche la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Confronto tra disciplina originaria e nuova disciplina sui rimborsi:
Fino al 31 maggio 2024: Rimborso delle sole spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal comune di residenza, con autocertificazione fino a 150 euro mensili.
Dal 1° giugno 2024: Rimborso fino a 400 euro mensili per le spese sostenute, anche nel comune di residenza, durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
Il nuovo regime aumenta il rimborso massimo annuale a 4.800 euro senza necessità di documentazione. Le attività possono svolgersi nel comune di residenza e sono limitate a manifestazioni riconosciute. La distinzione tra prestazione volontaria e onerosa si basa sul limite di 400 euro mensili. La volontarietà riguarda tutti gli aspetti di partecipazione all’organismo sportivo.
Adempimenti:
Gli enti devono comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono rimborsi e gli importi corrisposti tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La comunicazione è disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL.
Il rimborso:
Le prestazioni sportive volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente di cui il volontario è socio. I rimborsi non formano reddito.
Aspetti contributivi e fiscali:
I rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità (5.000 euro annui). Superato questo limite, i compensi diventano imponibili previdenzialmente. I rimborsi rientrano anche nei limiti di 15.000 euro per i compensi esenti per sportivi dilettanti. Le attività di volontariato sportivo non sono coperte da INAIL, ma i volontari devono essere assicurati con polizze private.
Nota:
I membri degli organi amministrativi delle associazioni sportive dilettantistiche che operano gratuitamente non sono considerati volontari, permettendo loro di svolgere altre funzioni sportive senza incompatibilità.
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