top of page

Interpello n. 1/2026: nuovi obblighi sul Libro Unico del Lavoro per i riders autonomi

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 5 minuti fa
  • Tempo di lettura: 3 min


Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 1/2026, fornendo chiarimenti fondamentali sull’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i riders autonomi, introdotto dal D.L. 62/2026 e dalla successiva Legge 112/2026. Si tratta di una novità di grande impatto per tutte le piattaforme digitali e i committenti che operano con lavoratori autonomi occasionali o titolari di partita IVA.


L’articolo approfondisce i quattro chiarimenti ufficiali forniti dal Ministero, riportando fedelmente i passaggi più rilevanti del documento.


1. Proroga di 90 giorni: cosa significa davvero per le aziende

Il Ministero chiarisce che la proroga prevista dall’art. 15, comma 1-bis del D.L. 62/2026 si applica esclusivamente al prospetto del mese di luglio 2026.

“La proroga di 90 giorni deve intendersi applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026”

Ciò significa che:

  • l’obbligo decorre comunque dal 1° luglio 2026;

  • le piattaforme hanno tempo fino a 90 giorni dalla conversione del decreto per elaborare e consegnare il LUL relativo a luglio;

  • da agosto 2026 in poi tornano operative le tempistiche ordinarie.



2. Registrazione delle consegne e dei compensi: competenza vs. cassa

Il Ministero distingue chiaramente due momenti diversi:


Consegne → registrazione per competenza

Devono essere annotate nel mese in cui la prestazione è stata svolta, anche se il pagamento avverrà successivamente.

“La registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività”

Compensi → registrazione per cassa

Il compenso va registrato nel mese in cui viene effettivamente erogato.

Il Ministero suggerisce inoltre di utilizzare il campo “note” per collegare pagamento e periodo di competenza.



3. LUL obbligatorio anche nei mesi senza consegne

Uno dei chiarimenti più rilevanti: il LUL va elaborato anche quando il rider non effettua alcuna consegna.


“Il committente sarà dunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, ancorché con valori pari a zero”

Il Ministero spiega che il LUL, per i lavoratori autonomi della gig economy, assume una funzione di rendicontazione consuntiva, non legata a presenze o orari.

Questo comporta:

  • obbligo di continuità documentale per tutta la durata del contratto;

  • produzione del LUL anche con zero consegne e zero compensi.


4. Ordini multipli allo stesso cliente: una consegna o più consegne?


Il Ministero conferma che il criterio da seguire è quello tariffario:

  • se la piattaforma applica una tariffa per ogni ordine, anche se consegnati insieme → vanno registrate più consegne;

  • se viene corrisposto un compenso unico per più ordini consegnati simultaneamente → si registra una sola consegna.


“Se per gli ordini plurimi […] è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate”

Implicazioni operative per le piattaforme digitali e i committenti

L’interpello chiarisce definitivamente che:

  • il LUL diventa uno strumento di trasparenza e tracciabilità dell’attività dei riders autonomi;

  • le piattaforme devono adeguare i propri sistemi informatici per garantire:

    • conteggio corretto delle consegne;

    • distinzione tra competenza e cassa;

    • produzione del LUL anche in assenza di attività;

    • gestione degli ordini multipli secondo il modello tariffario applicato.


Conclusioni – Il supporto dello Studio Celli

Lo Studio Celli – Consulenti del Lavoro Avellino supporta le piattaforme digitali e i committenti nella corretta gestione del Libro Unico del Lavoro per i riders autonomi, offrendo:

  • consulenza normativa e interpretativa;

  • predisposizione dei prospetti LUL;

  • assistenza nella configurazione dei sistemi di conteggio delle consegne;

  • verifica della conformità ai nuovi obblighi introdotti dal D.L. 62/2026.

Commenti


bottom of page