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La sicurezza sul lavoro per le imprese agricole



I datori di lavoro delle imprese agricole, con almeno un lavoratore, devono rispettare alcuni obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.


I principali obblighi per le imprese agricole sono:


  1. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). In esso vengono individuati i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro durante le varie fasi lavorative: attrezzature, sostanze chimiche, lavorazioni e pericoli. La funzione del D.V.R. è quella di analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Infatti, successivamente alla valutazione dei rischi, viene messo in atto un piano di prevenzione e protezione con l’intento di eliminare, o almeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

  2. L’erogazione di formazione, informazione e addestramento al personale.

  3. La sorveglianza sanitaria (servendosi dei medici competenti), quando obbligatoria. In questi casi, il medico del lavoro nominato dal datore di lavoro (definito medico competente), verifica lo stato di salute del lavoratore al suo ingresso in azienda e periodicamente per accertare le sue condizioni psicofisiche nel tempo.

  4. La fornitura di impianti, macchinari e attrezzature a norma, nonché dei dispositivi di protezione individuale (c.d. D.P.I., ad es.: mascherine, scarpe, guanti, ecc.).


Il mancato adempimento di questi e di tanti altri obblighi previsti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro prevede per il datore di lavoro pesanti sanzioni in caso di verifiche ispettive o in caso di eventi dannosi (infortuni o malattie professionali).



Il lavoratore stagionale in agricoltura


Il Decreto Interministeriale del 27/03/2013, che prevede delle semplificazioni in caso di assunzione di lavoratori stagionali in agricoltura, definisce lavoratori stagionali:

  • quei lavoratori che svolgono nella stessa azienda massimo 50 giornate nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali;

  • quei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.


Sulle altre tipologie di lavoratori non trovano applicazione le semplificazioni, pertanto vige il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.



Le semplificazioni in caso di lavoratori stagionali in agricoltura


Nel caso di assunzione di lavoratori stagionali, il Decreto Interministeriale 27/03/2013 prevede determinate semplificazioni:


  1. si può assolvere all’obbligo della sorveglianza sanitaria mediante una visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’ASL. Tuttavia, non sono compresi in questa semplificazione quei lavoratori esposti a rischi specifici (chi effettua trattamenti, chi utilizza attrezzature pericolose ad es. trattori, ecc. Perciò si possono considerare soltanto i braccianti). La visita medica preventiva vale 2 anni e permette al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole. Il compimento e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione che deve essere consegnata al lavoratore. Il datore di lavoro, invece, deve acquisire copia della certificazione. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione possono stilare delle convenzioni con le ASL o medici competenti in favore dei lavoratori aderenti alla bilateralità. Tramite la convenzione, il medico competente incaricato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali rientranti nelle semplificazioni non è tenuto ad eseguire la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Inoltre, spesso gli organismi paritetici o gli enti bilaterali pubblicano bandi per il rimborso delle spese sostenute per le visite mediche.

  2. per quanto riguarda la formazione/informazione, è consentito assolvere agli obblighi mediante consegna di documentazione, certificata da ASL, enti bilaterali e organismi paritetici di settore. La documentazione deve contenere indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasmettere conoscenze e procedure utili per l’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti in azienda. Inoltre, ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti di informazione e formazione.



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