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Nuove regole per la tassazione delle auto aziendali: cosa cambia dal 2025

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  • 9 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min
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Con l'arrivo del 2025, si assiste a un'importante rivisitazione del regime fiscale applicabile alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Le novità, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e integrate da successive disposizioni, modificano il calcolo del "fringe benefit" e hanno un impatto diretto sul reddito imponibile dei lavoratori.


Il nuovo regime dal 1° gennaio 2025


A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dalla stessa data, la determinazione del fringe benefit non è più legata alle emissioni di CO2, ma si basa su un nuovo criterio forfettario. Il valore del benefit si assume pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente.


Questo nuovo schema, sebbene volto a incentivare la transizione ecologica , comporta un aumento significativo dell'imponibile per i veicoli che, pur a basse emissioni, non rientrano più nelle categorie elettriche o ibride plug-in. La precedente disciplina, in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevedeva infatti percentuali più basse (dal 25% al 60%) in base a scaglioni di emissioni di anidride carbonica.


Sono previste eccezioni per i veicoli a basse emissioni:


  • Veicoli elettrici a batteria (BEV): la percentuale si riduce al 10%.


  • Veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV): la percentuale si riduce al 20%.



Disciplina transitoria e casi complessi


La circolare dell'Agenzia delle Entrate e l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiariscono la gestione dei casi "a cavallo" tra la vecchia e la nuova normativa. Il regime previgente (vigente al 31 dicembre 2024) continua ad applicarsi per i veicoli che rientrano in una delle seguenti casistiche:


  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.


  • Veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.


Un'ipotesi particolarmente delicata riguarda i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 ma assegnati al dipendente dopo il 1° gennaio 2025. Per questi veicoli, non si applica il nuovo regime e non può essere applicato nemmeno il vecchio criterio forfettario, in quanto l'assegnazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2024. In questi casi, il valore del fringe benefit deve essere calcolato utilizzando il criterio del "valore normale", come definito dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, depurato della parte di utilizzo per attività lavorativa. Si tratta di un metodo di calcolo complesso, che richiede la mappatura dell'utilizzo del veicolo.



Conclusioni

Le nuove disposizioni rappresentano un cambiamento significativo che richiede un'attenta valutazione da parte delle aziende per la gestione del parco auto aziendale. È fondamentale verificare la data di immatricolazione e quella di consegna al dipendente per applicare correttamente il regime fiscale corretto, evitando così errori nella determinazione del reddito da lavoro dipendente.

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