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Rider e Inquadramento Contrattuale: Guida per le Aziende alla Luce delle Indicazioni del Ministero del Lavoro

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 22 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e la gestione dei rider rappresenta una sfida cruciale per molte aziende. Il Ministero del Lavoro, con la circolare 9/2025 del 18 aprile, ha voluto fare chiarezza sulle diverse modalità di inquadramento di questi lavoratori, fornendo indicazioni preziose per una corretta gestione del rapporto di lavoro.  


Autonomia, Subordinazione o Parasubordinazione: Quale Inquadramento per i Rider?


La circolare ministeriale ricorda un principio fondamentale: qualsiasi attività lavorativa può essere svolta sia in forma autonoma che subordinata. Nel caso specifico dei rider, l'inquadramento come lavoratori autonomi è possibile solo in assenza degli elementi tipici della subordinazione.  


Cosa significa "assenza di subordinazione"?


Secondo il Ministero, non deve sussistere:


  • Potere di controllo: inteso come l'imposizione di tempi di consegna stringenti o una geolocalizzazione invasiva, utilizzata per finalità estranee alla consegna stessa.  

  • Potere di direzione: ad esempio, l'obbligo di presenza in determinati luoghi di ritrovo.  

  • Potere sanzionatorio: come l'applicazione di penalizzazioni o sistemi di ranking reputazionale che penalizzano i rider meno "performanti".  


Lavoro Autonomo con Tutele


Anche inquadrando i rider come autonomi, è fondamentale garantire le tutele previste dal Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015. Ciò include:

  • un compenso minimo orario stabilito dai contratti collettivi;

  • un'indennità integrativa per il lavoro notturno;

  • una copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.  


La Subordinazione e il Contratto Intermittente


Se, di fatto, emergono gli elementi tipici della subordinazione, l'applicazione delle relative regole è inevitabile. In questo contesto, il Ministero del Lavoro evidenzia come il contratto di lavoro intermittente rappresenti una forma contrattuale particolarmente adatta alla tipologia di prestazione dei rider.  


Questo contratto prevede la retribuzione per le sole ore di effettiva prestazione e, in caso di obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il pagamento di un'indennità di disponibilità.  


Collaborazione Coordinata e Continuativa


Infine, la circolare analizza la collaborazione coordinata e continuativa, ricordando che, in presenza di etero-organizzazione (ovvero quando il committente esercita un vincolo di coordinamento esterno sull'attività del lavoratore), si applica la disciplina del lavoro subordinato. Questa estensione riguarda anche gli aspetti previdenziali.  


Conclusioni


La corretta gestione dei rapporti di lavoro con i rider richiede un'attenta analisi delle caratteristiche della prestazione e l'applicazione delle normative più appropriate. Le indicazioni del Ministero del Lavoro forniscono un quadro di riferimento utile, ma ogni situazione aziendale presenta delle specificità che necessitano di una valutazione approfondita.


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