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Ritornano le sanzioni penali in caso di appalto e distacco irregolare


Il decreto legge 19/2024 rilancia la fattispecie della somministrazione fraudolenta, introdotta dalla legge Biagi.


L'appalto si considera irregolare quando mancano i requisiti fissati dall'articolo 1655 del Codice civile e dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003.


Il confine tra l’appalto lecito e quello irregolare è netto:

chi agisce come committente deve acquistare un servizio o un prodotto che viene realizzato autonomamente da un terzo, con una propria organizzazione dei mezzi e rischio di impresa.


Spesso accade che questa autonomia manchi e che l'appalto venga usato per “prestare” lavoratori al committente, che li organizza come se fossero propri dipendenti senza assumersi le responsabilità giuridiche.

In questa ipotesi, oltre alla conseguenza civilistica (costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente apparente), il nuovo decreto introduce una sanzione penale: l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.


Questo sanzione si applica anche alle ipotesi in cui il distacco di personale sia attuato in violazione dei requisiti di legge.


Se Appalto e Distacco vengono utilizzati per camuffare una fornitura di manodopera, si ricade nell’ipotesi della somministrazione irregolare perché solo le Agenzie per il lavoro possono esercitare questa attività.


Nell'ipotesi di fraudolenza della condotta la sanzione penale diventa più pesante.

Si ha fraudolenza quando la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.


Il decreto infine prevede a carico degli appaltatori e subappaltatori, l’obbligo di riconoscere al personale impiegato nell’appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal CCNL maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

L'obiettivo è quello di scoraggiare il ricorso all’appalto per motivi di semplice riduzione del costo del lavoro scegliendo minimi retributivi inferiori a quelli applicati ai propri dipendenti o di ricorso ai contratti pirata.

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