top of page
Immagine del redattoreAdmin

Naspi 2015: beneficiari, esclusi, durata, requisiti, importo, calcolo.


Così come previsto dal D. Lgs 22/2015 in attuazione dell’’art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014, cosiddetto Jobs Act, dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

La Nuova prestazione sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero ASpI e Mini ASpI.

Destinatari

I destinatari della NASPI saranno i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

I Requisiti

I requisiti per il diritto di accesso alla NASpI, da verificarsi in maniera congiunta, sono:

  • Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs n. 181 del 2000 ;

  • 13 settimane di anzianità contributiva daricercarsi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per 30giornate di “lavoro effettivo” si intende anche la sommatoria di più rapporti di lavoro diversi.

Rappresentano precondizione per l’accesso alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:

  1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

  2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003

Domanda

La domanda potrà essere presentata solo on line ed entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza.

La Naspi decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio 1: Cessazione del rapporto in data 1° Settembre 2015 e una domanda NASpI presentata il giorno 3 Settembre 2015. L’indennità avrà decorrenza 9 settembre 2015, ovvero dall’ ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Esempio 2: Cessazione del rapporto in data 1° ottobre 2015 e domanda presentata il 1 ottobre 2015. In questo caso l’indennità avrà decorrenza 11 Ottobre 2015, in quanto è spirato il termine degli 8 giorni.

La misura della prestazione

Per calcolare la misura della prestazione bisogna dapprima individuare la base di calcolo che è data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (in sostanza l’imponibile evidenziato in Uniemens). La retribuzione imponibile va divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia non superiore al valore di 1.195 euro (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile applicando il valore percentuale del 75 % alla retribuzione mensile predetta.

Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di 1.195 euro il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e 1.195€, fermo restando che non potrà essere erogata una indennità di importo superiore a 1.300€ (valore riferito al 2015 annualmente rivalutato).

Eempio

Soggetto che negli ultimi quattro anni ha percepito una retribuzione imponibile pari a 35000 euro e che vanta un accredito contributivo nel medesimo periodo di 100 settimane.

In questo caso la retribuzione mensile di riferimento sarà pari a 1.515.5 euro

(( 35.000/100)*4,33).

Considerato che l’importo di 1.515.5 euro supera il valore di 1.195 euro, l’indennità NASpI è data da: ((1.195*75%)+(1.571-1.195)*25%))=990 €.

L’importo di 990 € sarà il valore lordo dell’indennità in quanto inferiore al massimale di 1.300 €.

L’indennità NASpI inoltre subisce una riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La durata

La durata del trattamento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, quindi la durata massima della prestazione sarà pari a 2 anni.

È stato inoltre previsto che per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione non possa eccedere in ogni caso le 78 settimane.

Compatibilità e cumulabilità della NASpI

L’indennità non potrà essere riconosciuta, al di là dei casi di perdita dello status di disoccupazione, qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego e in tutti quei casi che

saranno disciplinati successivamente con apposito decreto ministeriale.

Di seguito si espongono sinteticamente le fattispecie contemplate dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo ed i relativi effetti:

1) lavoro subordinato superiore a 6 mesi e reddito annuo superiore a 8.145 euro:

decade il diritto alla prestazione

2) lavoro subordinato non superiore a 6 mesi e reddito annuo superiore a 8.145 euro:

la prestazione viene sospesa d'ufficio per l'intera durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 6 mesi. La contribuzione acquisisce rilevanza ai fini dei requisiti e della durata di una eventuale nuova prestazione;

3) lavoro subordinato anche superiore a 6 mesi e reddito annuo inferiore a 8.145 euro:

la prestazione viene mantenuta dietro apposita comunicazione all'INPS che dovrà avvenire entro un mese dall'inizio dell'attività (pena la decadenza). In quest'ultima dovra essere indicato il redditto annuo previsto.

4) due o più rapporti di lavoro part time e cessazione di uno dei due:

la prestazione viene mantenuta a condizione che il reddito annuo, preventivamente comunicato all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione, non superi il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. La NASpI sarà risotta di un importo pari all’80% del reddito previsionale comunicato all’INPS. La contribuzione versata in forza dell’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accredito contributivo.

5) lavoro autonomo e reddito non inferiore a 4.800 euro:

decadenza della prestazione;

6) lavoro autonomo reddito inferiore a 4.800 euro:

la prestazione viene mantenuta ed è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo; l'indennità NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsionale da comunicarsi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività. Al momento della dichiarazione dei redditi viene operato il ricalcolo d’ufficio della riduzione di cui sopra. In questo caso la contribuzione previdenziale versata in forza dell'attività di lavoro autonomo non darà luogo ad alcun accredito contributivo.

29 visualizzazioni
bottom of page