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PrestO e Libretto Famiglia, dal 10 Luglio al via i nuovi Voucher


Partenza prevista il 10 luglio per i nuovi voucher. Il 22/06/2017 il governo, con una nota dell’ufficio stampa, ha comunicato che l’Inps metterà online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale il 10 Luglio. Entro il 30/06/2017, invece, l’istituto di previdenza pubblicherà la circolare con le istruzioni operative.

Dopo l’abrogazione dei voucher, strumenti che potranno essere utilizzati da privati, imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro saltuari saranno il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) ed Il libretto famiglia

I nuovi strumenti avranno maggiori tutele previdenziali, normative e assistenziali in favore dei prestatori

Chi può fare ricorso alle prestazioni occasionali?

• le persone fisiche, non nell’ esercizio dell’attività̀ professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia • gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO).

Quali sono i requisiti degli utilizzatori?

• 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità̀ degli utilizzatori; • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità̀ dei prestatori; • 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

In quali casi è vietato il ricorso al contratto di Prestazione Occasionale?

• con chi ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso utilizzatore; • con utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; • nel caso di imprese del settore agricolo; • nel caso di imprese dell’edilizia e di settori affini; • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Imposizione Fiscale e incidenza su Status Disoccupazione

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Libretto di Famiglia

Ciascun utilizzatore, non imprenditore o professionista, può̀ acquistare, sul portale dell'INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo . quest'ultimo può essere utilizzato per pagare le seguenti tipologie di prestazioni occasionali:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

  • insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal costo lordo di 12 euro e del valore nominale di 10 euro. Ogni titolo corrisponde ad una prestazione di durata non superiore a un’ora.

In sintesi:

Totale 12 Euro di cui:

  • 10 euro corrispettivo per il lavoratore;

  • 1,65 euro INPS Gestione Separata;

  • 0,25 euro premio INAIL;

  • 0,10 euro spese di gestione.

Obbligo di comunicazione - Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il datore-famiglia deve comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;

  • il compenso pattuito;

  • il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, direttamente sulla piattaforma informatica o attraverso il contact center dell'INPS.

PrestO

Il contratto di Prestazione Occasionale è riservato a imprese e professionisti.

Il compenso minimo per ogni ora di lavoro è di 9 euro, a cui va aggiunto:

  • Gestione Separata INPS, nella misura del 33% del compenso,

  • Premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

L’utilizzatore imprenditore o professionista è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione contenente

Obbligo di comunicazione preventiva - L’utilizzatore imprenditore o professionista deve trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione contenente:

  • i dati del prestatore;

  • il luogo e l'oggetto della prestazione;

  • la data e l’ora d’inizio e di termine della prestazione (se agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni);

  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’ arco della giornata.

Sanzioni e Limiti

La mancata comunicazione preventiva comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera. Nel caso l'utilizzatore superi l'importo o la durata della prestazione (280 ore nell’arco dello stesso anno civile) il rapporto si trasformerà in una rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

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