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Il Ccnl Trasporti - Logistica abolisce il divieto del contratto a chiamata


Il rinnovo del 3 dicembre 2017 del CCNL logistica - trasporto merci e spedizioni, ha abolito espressamente il divieto di utilizzo del lavoro intermittente.

Il divieto era stato oggetto anche di una nota del Ministero del Lavoro (n. 18194 del 4 ottobre 2016), la quale aveva affermato la legittimità di un contratto collettivo di categoria di esprimere il proprio divieto all’utilizzo di una tipologia contrattuale quale quella del lavoro a chiamata. Tale divieto contrattuale aveva posto un blocco all’utilizzo del lavoro intermittente per motivi oggettivi (mancata disciplina del contratto collettivo e, conseguentemente, del Regio Decreto 2657/1923) e la sola legittimità di ricorso in caso di sussistenza dei requisiti soggettivi (con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).

D'ora in poi, sarà possibile utilizzare il lavoro intermittente ai sensi del punto 8 della tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923, per il personale addetto ai trasporti di persone e di merci senza limiti di età per i lavoratori.

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