Controllo a Distanza e Videosorveglianza in Azienda: Le Nuove Linee Guida INL
- Admin

- 22 feb 2018
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 23 giu

L'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza nei luoghi di lavoro sono aspetti cruciali per la sicurezza, l'organizzazione e la tutela del patrimonio aziendale. Il quadro normativo, disciplinato dall'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), è in continua evoluzione per adattarsi alle nuove tecnologie.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, ha fornito importanti chiarimenti e indicazioni operative che semplificano alcune procedure e offrono nuove possibilità alle aziende. Il nostro studio di consulenza del lavoro è qui per aiutarti a comprenderle e applicarle correttamente.
Le Principali Novità dalla Circolare INL n. 5/2018:
La circolare introduce importanti innovazioni che possono facilitare l'adozione di strumenti di controllo, garantendo sempre il rispetto dei diritti dei lavoratori:
Riprese Dirette dell'Operatore: Ora è possibile inquadrare direttamente il lavoratore tramite videocamere, a condizione che vi siano comprovate e giustificabili ragioni legate alla sicurezza del lavoro o alla tutela del patrimonio aziendale. Questo rappresenta un'apertura significativa rispetto alle interpretazioni precedenti.
Flessibilità nell'Installazione: Non è più strettamente necessario indicare l'esatta posizione o il numero preciso delle telecamere nell'istanza di autorizzazione. Questo tiene conto della dinamicità degli ambienti lavorativi e della possibilità di modifiche a layout e posizionamento di macchinari o merci.
Tracciabilità degli Accessi: Per garantire la trasparenza, è richiesta la tracciabilità degli accessi alle immagini registrate tramite un "log di accesso" conservato per un periodo non inferiore a 6 mesi. Non è più obbligatorio il sistema della "doppia chiave fisica o logica", semplificando la gestione.
Esclusione per Aree Esterne: Le telecamere installate in zone esterne che non rientrano nelle pertinenze dirette dell'azienda (es. suolo pubblico antistante l'ingresso) e dove non viene svolta attività lavorativa, non richiedono autorizzazione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Riconoscimento Biometrico: L'attivazione di sistemi di riconoscimento biometrico per comprovati motivi di sicurezza può essere possibile senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Istruttoria delle Istanze: Chiarezza e Focalizzazione
La circolare chiarisce che l'istruttoria delle istanze di autorizzazione si concentra sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento (ragioni organizzative, produttive, sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio). Le eventuali condizioni poste all'utilizzo degli strumenti devono essere strettamente correlate alla finalità dichiarata, senza imporre limitazioni tecniche non necessarie.
È fondamentale ricordare che l'autorizzazione viene rilasciata in base alle specifiche ragioni dichiarate dall'azienda. Ogni successiva attività di controllo dovrà essere coerente con la finalità originaria.
La Tutela del Patrimonio Aziendale: Un Ruolo Centrale
La tutela del patrimonio aziendale è un elemento cruciale. Per i dispositivi collegati a impianti antifurto che si attivano solo in assenza di lavoratori, l'autorizzazione è più snella (come già indicato dalla nota INL 299/2017), poiché non consentono un controllo sui dipendenti.
Diversamente, per i sistemi operanti in presenza di personale, i principi di legittimità, proporzionalità e non eccedenza impongono una valutazione più stringente, rendendo i controlli più invasivi strettamente residuali.
Telecamere: Visione in Tempo Reale e Registrazioni
La circolare conferma la possibilità di autorizzare sia la visione delle immagini in tempo reale (da remoto, in casi eccezionali e motivati) sia quelle registrate. L'accesso a queste ultime deve essere sempre tracciato tramite i "log di accesso" per almeno 6 mesi.
Infine, viene ribadito che la normativa si applica anche a zone esterne dove si svolge attività lavorativa occasionale (es. carico/scarico merci), escludendo invece le aree non pertinenti all'azienda dove non vi è prestazione lavorativa (es. suolo pubblico).
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Le nuove indicazioni dell'INL offrono opportunità ma richiedono un'interpretazione attenta per evitare il rischio di sanzioni. Il nostro studio di consulenza del lavoro è specializzato nell'assistenza alle aziende per tutte le procedure relative all'installazione e all'utilizzo di impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza.
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