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Assunzioni in Agricoltura in provincia di Avellino: un quadro completo di tutti gli incentivi


Negli ultimi dieci anni, il legislatore ha cercato di incentivare il lavoro agricolo subordinato di operai ed impiegati a tempo determinato ed indeterminato (OTI ed OTD).

Nel nostro sistema normativo sono presenti delle misure particolarmente incentivanti per l'agricoltura; ovviamente, il presupposto generale per poter accedere ai benefici è sempre il rispetto del DURC e della normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro.

Al settore agricolo, oltre ai rapporti di apprendistato già in essere, è concessa la possibilità di avvalersi di alcuni bonus:

  • bonus assunzione lavoratori e lavoratrici over 50;

  • bonus assunzione donne, anche a termine;

  • agevolazioni per assunzioni dei giovani.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI OVER 50

Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni è previsto che, in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, di lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e per una durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato, questa deve necessariamente intervenire entro la scadenza del beneficio.

ASSUNZIONE DONNE DI QUALSIASI ETA' PRIVE DI IMPIEGO

Le aziende agricole possono usufruire dello stesso sgravio contributivo, previsto già per la categoria di lavoratori over 50, anche per le assunzioni di donne, senza il vincolo del limite di età ed in mancanza di un impiego regolarmente retribuito. Nello specifico, in riferimento alla categoria femminile, vanno distinte tre categorie:

  • donne di qualsiasi età, senza un impiego e una retribuzione stabili da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego e una retribuzione stabili da almeno sei mesi, che risiedono in regioni considerate svantaggiate. Occorre specificare, riguardo al secondo punto, che anche la Regione Campania e quindi l'Irpinia stessa, è indicata come una delle aree svantaggiate ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;

  • donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con una professione o di un settore economico in cui il tasso di disparità uomo-donna supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Riguardo a questo punto, il settore agricolo è proprio uno dei settori i cui la disparità uomo-donna supera le percentuali indicate, requisito utile per acquisire l'incentivo.

Per poter avere diritto all'incentivo, nel limiti del "de minimis", cioè degli aiuti di Stati, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, il datore di lavoro dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • DURC regolare;

  • osservanza delle norme che tutelano le condizioni di lavoro;

  • rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, inclusi quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

  • l'assunzione non deve essere posta in essere in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla Legge o dal CCNL, né violando il diritto di precedente alla riassunzione di un altro lavoratore;

  • non debbano essere in atto in azienda sospensioni per crisi o riassetto aziendale, eccetto se l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione servano per acquisire delle competenze professionali diverse da quelle dei lavoratori oggetto di sospensione o siano effettuate per una unità produttiva differente;

  • l'assunzione deve rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l'incentivo è comunque applicabile, se l'incremento non avviene per: dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

OCCUPAZIONE DEI GIOVANI OTI

Al fine di dare slancio e stabilità all'occupazione giovanile, le aziende private, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sono esonerate, per trentasei mesi, dal versare il 50% dei contributi previdenziali complessivi a loro carico, fatta esclusione per i premi e contributi dovuti all'INAIL per un importo massimo di euro 3000 all'anno, diviso su base mensile.

L'esonero citato riguarda le assunzioni di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto i 30 anni di età e non abbiano lavorato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro; nel caso in cui, invece, un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato riconosciuto parzialmente l'esonero, viene riassunto con la stessa forma contrattuale (quindi con un contratto a tempo indeterminato) da altri privati, a questi ultimi stessi spetta il beneficio residuo utile al completo godimento dello stesso, a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore al momento delle nuove assunzioni.

Questo esonero contributivo è previsto, altresì, nel caso si verifichino altre due fattispecie:

  • spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti all'assunzione incentivata, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

  • si applica in presenza di conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico del lavoratore, il quale, con il Decreto Dignità, è esteso, anche per l'anno 2019/2020, a 35 anni non compiuti.

APPRENDISTATO

Infine, sono da evidenziare le peculiarità che riguardano l'apprendistato che si applica al settore agricolo, rispetto alla disciplina generale:

  • la durata minima dell'apprendistato, per il settore agricolo, non può essere inferiore ai 6 mesi e la durata massima varia da 24 mesi ( per operai di terza area) a 36 mesi;

  • l'iter professionalizzante è formato da tre fasi, quali i livelli di inquadramento iniziale, intermedio e finale;

  • l'apprendistato stagionale, con rapporti di lavoro a termine non inferiore a 4 mesi consecutivi, deve svolgersi entro 48 mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto lavorativo.

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