
La pubblicazione dell'atteso decreto Anpal, che disciplina l' Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, è arrivata. La gestione della misura varata è affidata all'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, che avrà il compito di emanare una circolare successiva al decreto, con tutte le modalità di fruizione dell'incentivo.
Destinatari del Bonus Sud sono i datori di lavoro privati che assumeranno soggetti disoccupati, nel periodo compreso a partire dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019.
L'art. 2 comma 2 stabilisce le caratteristiche che dovranno possedere i lavoratori al momento dell'assunzione, per poter beneficiare dell'incentivo:
età compresa tra i 16 anni e i 34 anni d'età;
età pari ai 35 anni o superiore, senza impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi, come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017
Inoltre i lavoratori che rientrano nelle casistiche prima descritte, non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, nei sei mesi precedenti alla data dell'assunzione incentivata futura.
Il requisito primario dell'incentivo è l'ambito territoriale di ammissibilità: il bonus spetta esclusivamente alle aziende la cui sede di lavoro sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, o nelle Regioni definite "in transizione", come Abruzzo, Molise e Sardegna. Importante, quindi, è la sede aziendale e non la residenza del lavoratore; in caso di spostamento della sede di lavoro in una Regione diverse da quelle elencate, l'incentivo sarà sospeso a partire dal mese successivo a quello dell'avvenuto trasferimento.
Le tipologie contrattuali incentivate sono le seguenti:
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
contratto di apprendistato professionalizzante.
Inoltre è riconosciuto anche in caso di:
lavoro part-time;
trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato;
socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Riguardo all'importo dell'incentivo, esso è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 8.060 all'anno, per una durata di 12 mesi e fruibile entro il 28 febbraio 2021, a pena di decadenza.
L'art. 7 del seguente Decreto specifica la fruizione del bonus oltre i limiti del regime "de minimis":
l'incentivo spetterà nel caso in cui l'assunzione produca un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero dei dipendenti di un'azienda rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all'assunzione, da protrarsi per tutto il periodo di assunzione agevolata;
il requisito dell'incremento occupazionale netto non è da ritenersi valido se il posto o i posti di lavoro occupanti sono resi vacanti a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento da limite di età, riduzione volontaria dell'orario lavorativo o licenziamento per giusta causa.
Per i lavoratori dei età compresa tra i 25 e i 34 anni l'incentivo sarà fruibile solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
nel caso in cui il lavoratore sia privo di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di formazione professionale;
nel caso in cui il lavoratore abbia concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora avuto il primo rapporto di lavoro retribuito regolarmente;
nel caso in cui il lavoratore sia assunto in settori il cui tasso di disparità uomo-donna superi del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.
Infine, altra peculiarità dell'incentivo analizzato, è la cumulabilità:
è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 8 del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019;
è cumulabile con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile, ai sensi dell'art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018 n.87;
è, inoltre, cumulabile con altri incentivi previsti dalle Regioni del Mezzogiorno.