La legge di conversione del Decreto Dignità ha apportato delle modifiche al regime delle prestazioni occasionali retribuite con i Voucher, rendendolo più flessibile, estendendo a diverse aziende la possibilità di farne uso. Le imprese del settore agricolo possono ricorrere alla disciplina del lavoro occasionale al verificarsi di alcune condizioni:
l'azienda non deve avere alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
I prestatori di lavori impiegati devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
pensionati;
giovani con età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti presso un Istituto scolastico superiore o un'Università;
soggetti disoccupati;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito d'inclusione o di altre prestazione che sono da sostegno al reddito 8 non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Una delle modifiche apportate riguarda l'autocertificazione:
i prestatori al momento della propria registrazione sulla piattaforma informatica INPS, sono tenuti ad autocertificare lo status che gli consente l'accesso alla riduzione al 75% dei compensi ricevuti, nonchè permette l'applicazione delle deroghe di utilizzo disposte per il settore agricolo;
per prestazioni a favore di imprese agricole, il prestatore è tenuto ad autocertificare di non essere stato iscritto, nell'anno precedente, negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Altra modifica riguarda gli obblighi di comunicazione:
gli imprenditori agricoli devono comunicare le data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni;
inoltre ai fini della comunicazione del compenso stabilito, per il settore agricolo le quattro ore continuative della prestazione fanno riferimento a tutto l'arco temporale comunicato.
Il Decreto Dignità ha mutato anche l'ambito sanzionatorio: infatti gli imprenditori agricoli non sono più oggetto di sanzioni qualora la violazione dei divieti scaturisca da informazioni incomplete o false riportate nelle autocertificazioni, al momento della registrazione, da parte delle categorie speciali di prestatori.
Infine è stata inserita un'ulteriore modalità di pagamento del prestatore: su richiesta espressa all'atto della registrazione nella piattaforma Inps, la corresponsione del compenso al prestatore può espletarsi, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione inserita sulla piattaforma, tramite qualunque sportello postale in presenza di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento che indica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli utilizzatori, inoltre, per il versamento possono avvalersi anche di un intermediario abilitato di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12 ferma restando la propria responsabilità.