top of page

Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24.


Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha esteso i casi in cui è obbligatorio disporre dei servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, ampliando, di conseguenza, la platea delle persone tenute ad attenersi a ciò.

Le modifiche interessano l'art. 37, comma 49-bis, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per tutti quelli che vogliano compensare i crediti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A seguito della suddetta modifica, il nuovo comma 49-bis dispone che: "i soggetti, che vogliano effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell' Imposta sul Valore Aggiunto o dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alla relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici disposti dall'Agenzia delle Entrate".

Inoltre è stato disciplinato che le disposizioni si riferiscono ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Pertanto si evince che:

  • tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione, hanno l'obbligo immediato di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per la presentazione telematica delle delega F24;

  • la nuova disposizione si applica sia a i titolari di partita IVA sia ai privati;

  • non è, dunque, più ammesso l'utilizzo dei servizi di Home Banking, Remote Banking o altri messi a disposizione da Banche o Poste, per la trasmissione degli F24, che abbiano compensazioni di debiti e crediti;

  • tale obbligo fa riferimento anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus (i rimborsi 730 e bonus 80 euro) erogati ai dipendenti.

5 visualizzazioni
bottom of page