Il credito d'imposta Formazione 4.0 è un'agevolazione fiscale introdotta per sostenere le imprese italiane nelle spese di formazione digitale. Come evidenziato dalla sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte, è fondamentale che le imprese forniscono documentazione adeguata e coerente per dimostrare la sussistenza del credito d'imposta.
La sentenza ha evidenziato diverse incongruenze nella documentazione fornita dal contribuente, tra cui:
Un generico mandato per la fornitura di consulenza relativa alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0.
Il Piano formativo e relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti dell'attività di formazione, prodotto in giudizio, risultava privo di data.
Il contenuto del piano formativo era totalmente generico.
L'attestazione dell'attività formativa svolta era sottoscritta in una data precedente rispetto a quella riportata sul piano formativo.
L'attività formativa mancava degli obiettivi di elevata professionalità individuati dalla norma.
Il numero complessivo delle ore dei corsi appariva del tutto incompatibile con l'ordinaria continuazione dell'attività aziendale.
Le firme di entrata e di uscita dei discenti risultavano contraffatte.
Manca la documentazione relativa alla concreta verifica delle conoscenze dei discenti e del loro effettivo apprendimento.
Per questi motivi, la sentenza ha stabilito che mancava il presupposto costitutivo del credito d'imposta Formazione 4.0 e si applica la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% del credito stesso.
Questa sentenza sottolinea l'importanza di una corretta documentazione e gestione del credito d'imposta Formazione 4.0 per evitare sanzioni significative.
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