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Bonus formazione 4.0: credito inesistente con piani generici e conoscenze non verificate


Il credito d'imposta Formazione 4.0 è un'agevolazione fiscale introdotta per sostenere le imprese italiane nelle spese di formazione digitale. Come evidenziato dalla sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte, è fondamentale che le imprese forniscono documentazione adeguata e coerente per dimostrare la sussistenza del credito d'imposta.


La sentenza ha evidenziato diverse incongruenze nella documentazione fornita dal contribuente, tra cui:


  • Un generico mandato per la fornitura di consulenza relativa alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0.


  • Il Piano formativo e relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti dell'attività di formazione, prodotto in giudizio, risultava privo di data.


  • Il contenuto del piano formativo era totalmente generico.


  • L'attestazione dell'attività formativa svolta era sottoscritta in una data precedente rispetto a quella riportata sul piano formativo.


  • L'attività formativa mancava degli obiettivi di elevata professionalità individuati dalla norma.


  • Il numero complessivo delle ore dei corsi appariva del tutto incompatibile con l'ordinaria continuazione dell'attività aziendale.


  • Le firme di entrata e di uscita dei discenti risultavano contraffatte.


  • Manca la documentazione relativa alla concreta verifica delle conoscenze dei discenti e del loro effettivo apprendimento.


Per questi motivi, la sentenza ha stabilito che mancava il presupposto costitutivo del credito d'imposta Formazione 4.0 e si applica la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% del credito stesso.


Questa sentenza sottolinea l'importanza di una corretta documentazione e gestione del credito d'imposta Formazione 4.0 per evitare sanzioni significative.

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