top of page
  • Immagine del redattoreAdmin

Lavoro domestico: dal PNRR uno sgravio totale


Il decreto PNRR (D. L. n.19/2024) introduce uno sgravio totale sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico.



Caratteristiche dello Sgravio

Lo sgravio spetta in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.


Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, entro il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale (750 euro per ciascun trimestre), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



Requisiti

Per poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve:

  1. avere almeno 80 anni di età;

  2. essere percettore di indennità di accompagnamento;

  3. possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a euro 6.000.



Limiti e preclusioni

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il lavoratore e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini.


Unica eccezione è costituita dal fatto che il rapporto, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, c. 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del DPR 1403/1971, ovvero:

  • assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;

  • assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;

  • assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;

  • prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;

  • prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità

  • religiose o militari di tipo familiare

20 visualizzazioni
bottom of page