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Novità Lavoro Sportivo 2026: Guida alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E per Volontari, Collaboratori e Dipendenti

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  • 8 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Con la recentissima Circolare n. 7/E pubblicata il 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito attesi chiarimenti interpretativi e operativi sulla disciplina del lavoro sportivo dilettantistico di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport).  


In questo approfondimento esaminiamo nel dettaglio i tre quesiti della Circolare (nn. 2, 3 e 4) che impattano direttamente sulla gestione dei volontari, dei lavoratori sportivi subordinati e autonomi e dei collaboratori amministrativo-gestionali operanti nelle ASD e SSD.  


1. Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: cumulo e imponibilità (Quesito n. 2)

L’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021 consente alle ASD/SSD di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo, personale e gratuito per finalità esclusivamente amatoriali. A tali soggetti non spettano retribuzioni, ma possono essere riconosciuti rimborsi forfetari entro il limite massimo di 400 euro mensili per spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti (previa deliberazione dell'ente erogante e comunicazione sul Registro RASD).  


Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

La Circolare n. 7/E/2026 chiarisce la relazione tra i rimborsi forfetari ai volontari e la soglia di esenzione fiscale annua di 15.000 euro (prevista dall'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021):  


  1. Non imponibilità base: I rimborsi forfetari erogati ai volontari nei limiti di 400 €/mese non concorrono a formare il reddito del volontario.  


  2. Cumulo con altri compensi: Tali rimborsi concorrono tuttavia al raggiungimento e al superamento del limite di non imponibilità fiscale annuo di 15.000 euro percepito dal medesimo soggetto.  


Se il volontario percepisce nello stesso anno solare anche compensi da lavoro sportivo da altri enti (ad es. come collaboratore occasionale o coordinato), e il totale complessivo tra compensi e rimborsi forfetari supera i 15.000 euro, l'eccedenza diventa imponibile ai fini IRPEF a titolo di lavoro autonomo.  


Esempi Pratici di Calcolo (dalla Circolare 7/E/2026):

  • Caso 1 (Soglia già superata): Un volontario percepisce al 30 giugno 2026 un rimborso forfetario di 350 €. Il soggetto autocertifica di aver già incassato in anno 16.000 € per compensi di lavoro autonomo sportivo da altri enti. Avendo già superato la franchigia di 15.000 €, l'intero rimborso di 350 € diviene imponibile come reddito di lavoro autonomo e l'ente erogante deve applicare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.  


  • Caso 2 (Superamento a cavallo): Un volontario percepisce un rimborso forfetario di 380 € ed ha già percepito 14.800 € da altri enti. Il totale ammonta a 15.180 €. I primi 200 € completano il limite esente di 15.000 €; solo l'eccedenza di 180 € concorrerà al reddito imponibile e verrà assoggettata a ritenuta d'acconto.  


2. Franchigia IRPEF di 15.000 € estesa anche al Lavoro Subordinato (Quesito n. 3)

Uno dei punti di maggior rilevanza per la gestione del personale sportivo riguarda la portata dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, il quale stabilisce che «i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00».  


Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Ci si chiedeva se tale franchigia valesse solo per i lavoratori autonomi e co.co.co. o anche per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (art. 49 TUIR).  


L'Agenzia delle Entrate ha confermato che:


  • La disposizione ha natura oggettiva: si riferisce alla natura dell'attività svolta nell'area del dilettantismo e si applica a prescindere dal modello contrattuale adottato (lavoro subordinato, autonomo o co.co.co.).  


  • Di conseguenza, anche i dipendenti subordinati nello sport dilettantistico beneficiano dell'esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui.  


  • La natura del reddito rimane di lavoro dipendente: l'esenzione abbatte la base imponibile "a monte". L'eventuale quota eccedente i 15.000 euro annui verrà tassata secondo le aliquote e le regole ordinarie del lavoro dipendente, con l'applicazione delle ritenute IRPEF da parte del datore di lavoro.  


3. Esclusione IRAP fino a 85.000 € per le Co.Co.Co. Amministrativo-Gestionali (Quesito n. 4)

L'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede per gli enti eroganti una misura di grande favore ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive: i singoli compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell'ente.  


Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia precisa che l'agevolazione IRAP (esclusione fino ad 85.000 € per singolo contratto) non si applica soltanto alle prestazioni di tipo tecnico-sportivo (es. atleti, allenatori, preparatori), ma si estende pienamente anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale (previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021).  


Ciò garantisce un sensibile risparmio sul costo del lavoro generale dell'ente sportivo che si avvale di segretari, addetti all'amministrazione e gestori rientranti nel perimetro delle Co.Co.Co. gestionali.  


Sintesi Operativa delle Soglie Fiscocontabili

Ambito Gestionale

Soglia Anno Solare

Trattamento Fiscale / Contributivo

Rimborsi Forfetari Volontari

Max 400 € / mese

Esenti di per sé, ma si cumulano al tetto dei 15.000 € annui. Se superato, l'eccedenza è tassata.  


Franchigia IRPEF Compensi Sportivi

15.000 € / anno

Non imponibili ai fini IRPEF per Subordinati, Autonomi e Co.Co.Co. Tassazione ordinaria solo sull'eccedenza.  


Esenzione IRAP Co.Co.Co.

85.000 € / anno

Esclusione dalla base imponibile IRAP per l'ente sia per sportivi che per collaboratori Amministrativo-Gestionali.  



"La Circolare 7/E del 7 agosto 2026 porta un'importante certezza operativa nella gestione dei cedolini e dei contratti degli enti sportivi. In particolare, l'estensione esplicita della franchigia IRPEF dei 15.000 € anche al lavoro subordinato e la conferma della detassazione IRAP per la segreteria e le co.co.co. gestionali consentono alle ASD e SSD del nostro territorio di pianificare in modo sicuro l'organizzazione del personale. Raccomandiamo a tutte le strutture di verificare attentamente le autocertificazioni dei compensi rilasciate dai propri collaboratori e volontari all'atto del pagamento."  

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