Obbligo Assicurativo INAIL per ASD e SSD, Cosa Cambia per Istruttori e Amministrativi?
- Admin
- 22 mag
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L'INAIL, con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, fornisce importanti chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo per gli associati e i soci di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD). La circolare risponde a specifici quesiti emersi a seguito della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Istruttori Sportivi: solo con Contratto di Lavoro Subordinato
Il punto focale della circolare riguarda l'attività di istruttore sportivo svolta dagli associati di ASD e dai soci di SSD. L'INAIL precisa che, in base alla disciplina speciale del lavoro sportivo (Decreto Legislativo n. 36/2021), l'obbligo assicurativo sussiste esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò significa che il solo vincolo associativo o sociale non è più sufficiente a determinare la tutela assicurativa INAIL per chi svolge attività di istruttore sportivo, atleta, allenatore, direttore tecnico, direttore sportivo o preparatore atletico. La normativa speciale prevale su quella generale in materia di obbligo assicurativo, e l'INAIL ribadisce che il legislatore ha limitato l'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria ai soli lavoratori subordinati del settore sportivo.
Pertanto, gli associati di ASD e i soci di SSD che svolgono l'attività di istruttore sportivo nell'interesse dell'associazione o della società non possono più essere inquadrati nell'obbligo assicurativo generale dei soci previsto dall'articolo 4, comma 1, n. 7, del Testo Unico INAIL (D.P.R. 1124/1965). Estendere la tutela in via interpretativa a soggetti non espressamente indicati nel D.Lgs. 36/2021 sarebbe contrario al principio di tassatività delle attività e delle persone assicurate.
Attività Amministrativo-Gestionali: solo con Collaborazione Coordinata e Continuativa
La Circolare INAIL si sofferma anche sulle attività di carattere amministrativo-gestionale (come accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo) svolte nell'interesse dell'associazione o della società.
Anche in questo caso, la risposta dell'INAIL è negativa per quanto riguarda l'obbligo assicurativo in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
La normativa speciale del D.Lgs. 36/2021, che esclude espressamente le mansioni amministrativo-gestionali dalla definizione di lavoratore sportivo, prevale sulla disposizione generale dell'articolo 4, comma 1, n. 7 del D.P.R. 1124/1965. L'INAIL chiarisce che l'assicurazione per queste attività è stata estesa solo ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 1° luglio 2023.
Analogamente a quanto detto per gli istruttori, il solo vincolo associativo o sociale non è sufficiente per la tutela INAIL, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Conclusioni
La Circolare n. 31/2025 dell'INAIL conferma e rafforza l'interpretazione restrittiva dell'obbligo assicurativo nelle ASD e SSD post-riforma del lavoro sportivo. È fondamentale che le associazioni e le società sportive dilettantistiche verifichino attentamente la natura dei rapporti con i propri collaboratori per assicurare il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, che ora sono strettamente legati alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
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