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Sgravio contributivo 2024 per assunzione di colf e badanti.

Aggiornamento: 19 ott 2024


La contribuzione del lavoro domestico gode di un regime contributivo meno oneroso rispetto a quello applicabile alla generalità dei lavoratori.


Per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto fino a 24 ore settimanali il contributo orario è pari 1,66 euro per retribuzioni effettive fino a 9,40 euro l’ora.

Sale a euro 1,88 per le retribuzioni comprese tra 9,41 e 11,45 euro l’ora e a 2,29 per retribuzioni che superano 11,45 euro l’ora.

In caso di prestazione settimanale superiore a 24 ore si paga un contributo orario pari a euro 1,21.


Per i lavoratori a tempo determinato la contribuzione è un po’ più alta in virtù della applicazione di un onere aggiuntivo utile a finanziare la NASPI (indennità di disoccupazione). Infatti, per contratti fino a 24 ore settimanali, il contributo orario è pari 1,78 euro per retribuzioni effettive fino a 9,40 euro l’ora. Sale a euro 2,01 per le retribuzioni comprese tra 9,41 e 11,45 euro l’ora e a 2,45 per retribuzioni che superano 11,45 euro l’ora. In caso di prestazione settimanale superiore a 24 ore si paga un contributo orario pari a 1,29 euro.


Nei casi particolari di assunzione di coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado conviventi la contribuzione è aumentata di un centesimo l’ora.



Sgravio contributivo 2024


L’articolo 29 del Decreto Legge 19/2024 (Legge 56/2024) prevede un beneficio per i datori di lavoro domestico che assumono o trasformano in contratti a tempo indeterminato assistenti per persone anziane. Questo beneficio consiste nell’esenzione dal pagamento del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi per un massimo di 24 mesi. Tuttavia, il datore di lavoro deve avere almeno 80 anni e ricevere un’indennità di accompagnamento. L’importo massimo dell’esenzione è di 3.000 euro all’anno, con calcolo trimestrale. Inoltre, il beneficiario deve avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 6.000 euro. Infine, non è possibile ottenere il beneficio se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, è cessato un rapporto di lavoro domestico con lo stesso datore di lavoro o un membro della sua famiglia.

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