I datori di lavoro - delle Province di Napoli, Avellino, Caserta, Salerno e Benevento -possono ospitare un tirocinio se possiedono i seguenti requisiti:
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui aldecreto legislati vo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.
il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle di lavoratori licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;licenziamenti collettivi; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
IL TUTOR
Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
NUMERO MASSIMO DI TIROCINI
Il Regolamento Regionale dispone che il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili sia correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).
In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:
a) n. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;
b) n. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
c) n. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11 e 15;
d) n. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
e) 20% del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.
INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE
Il Regolamento Regionale dispone per il soggetto ospitante l’obbligo di corrispondere al
tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo minimo mensile lordo di tale indennità è fissato dal Regolamento Regionale in € 500,00. Ai fini del presente Avviso la soglia massima dell'indennità mensile a carico del PON IOG è di €300,00, oppure di €500,00 per i tirocini svolti da disabili e da persone svantaggiate.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%
su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70&.
Ai fini del presente Avviso, l’indennità minima è corrisposta con il contributo finanziario del PAR Campania Garanzia Giovani, previo accertamento della avvenuta erogazione della quota che resta a carico del soggetto ospitante.
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier Individuale, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
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