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Tracciabilità delle Retribuzioni: Precisazioni dall'INL


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 473 del 22 marzo 2021, chiarisce ulteriormente che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili e che è sempre sanzionabile se non è in grado di comprovare il pagamento effettuato. Perciò il datore di lavoro ha l’obbligo aggiuntivo di conservare la documentazione attestante la regolarità del pagamento.

Infatti, in caso di verifica ispettiva, risulta insufficiente sia la busta paga firmata dal dipendente sia la dichiarazione del lavoratore che testimoni di essere stato pagato in modalità tracciabile.


Come precisato dall’INL, nei casi di mancata esibizione di documenti attestanti il pagamento in modalità conforme a quanto previsto dalla legge, è possibile applicare una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, prevista dall’art. 1, c. 913, della L. n. 205/2017.

La legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 ha imposto l’obbligo di corrispondere la retribuzione dei dipendenti e il compenso dei co.co.co. mediante modalità di pagamento tracciabili, come il bonifico, l’assegno bancario, uno strumento elettronico (per esempio carta di credito, prepagata) oppure in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. L’INL, con la nota n. 7369/2018, ha aggiunto fra le modalità utilizzabili legittime il pagamento delle retribuzioni in contanti presso la banca dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente ordinario soggetto alle dovute registrazioni (e non un conto di tesoreria con mandato di pagamento).


Il rispetto dell’obbligo previsto dalla L. 205/2017 è collegato alla concreta tracciabilità dei pagamenti e alla loro effettiva verifica da parte degli organi di vigilanza. Di conseguenza non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro né la firma del lavoratore sulla busta paga, né la dichiarazione del lavoratore che confermi di aver ricevuto la retribuzione con modalità tracciabile.

Per questa ragione il datore di lavoro ha l’ulteriore obbligo di conservare la documentazione, ovvero le ricevute di versamento, anche nei casi di versamenti su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un codice IBAN, da esibire agli organi di vigilanza in sede di verifica ispettiva.

Nei casi di dubbia corresponsione della retribuzione mediante le modalità tracciabili, gli ispettori potranno comunque attivare le apposite procedure di verifica presso gli Istituti di credito per escludere l’illecito previsto dalla norma e per accertare che il pagamento sia stato effettuato secondo le modalità previste dalla legge.


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