Il D.Lgs. n. 81/2015 ha apportato diverse modifiche volte a riordinare i contratti di lavoro oggi vigenti, tra i quali rientra il contratto d’apprendistato.
Le nuove disposizioni sull’ apprendistato prevedono tre tipologie contrattuali:
1. “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”);
2. “Apprendistato professionalizzante”;
3. “Apprendistato di alta formazione e ricerca”.
L'art. 47, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015, prevede espressamente che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Pertanto, i titolari di sostegno al reddito (NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.) hanno diritto ad essere assunti senza alcun limite a livello anagrafico. Chi rientra nella predetta categoria, però, non fa sorgere in capo al datore di lavoro i benefici previdenziali ed assistenziali, che normalmente sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Infine, anche per l’apprendistato ex art. 47, comma 4 è ammessa la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista, in alternativa all’inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, a suo tempo stabilito dall’art. 53, co.1, del D.Lgs. n. 276/03.
Ricordiamo, inoltre, che la quota di riserva (art. 3, lett. c) della L. n. 68/1999), che scatta dall’assunzione del 15° dipendente, potrà essere evitata in quanto gli apprendisti non rientrano fra i soggetti computabili.