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Decreto Sicurezza: Apprendistato Professionalizzante Aperto Anche ai Detenuti

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  • 15 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il panorama del diritto del lavoro italiano si arricchisce di una significativa novità introdotta dal recente Decreto Legge n. 48 dell’11 aprile 2025 (il cosiddetto Decreto Sicurezza), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025. Il provvedimento interviene sull'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, una norma chiave in materia di apprendistato professionalizzante.


La modifica apportata dal Decreto Sicurezza apre nuove prospettive nel campo della riqualificazione professionale e del reinserimento sociale. Viene infatti estesa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante anche nei confronti di:


  • Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

  • Detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.


La modifica va a integrarsi nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 47, la cui nuova formulazione recita (con la parte aggiunta in grassetto):


“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.”


Questa novità rappresenta un passo avanti significativo nel tentativo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in un percorso di esecuzione penale. L'apprendistato professionalizzante, con la sua duplice natura di formazione sul lavoro e in aula, può rappresentare un valido strumento per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro e costruire un futuro professionale al di fuori del contesto detentivo.


L'estensione dell'apprendistato a questa specifica categoria di individui si affianca alle già esistenti possibilità per i beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione e per i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, confermando l'intenzione del legislatore di utilizzare questo strumento contrattuale come leva per la qualificazione e riqualificazione professionale senza limiti di età.


Resta da vedere come questa importante modifica si tradurrà concretamente nel mondo del lavoro e quali saranno le risposte da parte delle aziende e degli enti preposti all'esecuzione penale. Tuttavia, l'introduzione di questa possibilità nel Decreto Sicurezza segna indubbiamente un potenziale avanzamento verso una maggiore inclusione sociale e opportunità di crescita professionale per una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile.



Per comprendere appieno le ricadute operative di questa recente modifica legislativa e ricevere un'assistenza professionale qualificata, non esitare a contattarci.

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