L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, ha fornito alle proprie sedi territoriali informazioni riguardanti il rilascio di provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 – motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
L’Ispettorato evidenzia come l’oggetto della valutazione, in fase istruttoria, consiste in un esame analitico delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto, le richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, dovranno essere corredate da una apposita documentazione di supporto.
Nello specifico è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
In pratica, l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR), dai quali si evinca che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.