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Decontribuzione Sud 2020: sgravio contributivo del 30% per le aree svantaggiate


Con l’articolo 27 del Decreto-legge n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, è stata introdotta un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate: “Decontribuzione Sud”. Si tratta di un aiuto economico, dal punto di vista previdenziale, attuabile dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

L’agevolazione è stata introdotta per dare un sostegno a tutte quelle aree in cui vi sono gravi situazioni di disagio socioeconomico, ulteriormente aggravate dagli effetti negativi dell’epidemia da COVID-19, e per garantire la tutela dei livelli occupazionali.



Le istruzioni operative dall’INPS

Dalla circolare n. 122 del 22 ottobre 2020 dell’INPS, si evince che l’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi per un importo pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati.


Restano esclusi però:

  • i premi e i contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto;

  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione.

Inoltre, l’incentivo contributivo non prevede nessun limite individuale di importo all’esonero: lo sgravio, quindi, trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza indicare un tetto massimo mensile.



A chi spetta?

Lo sgravio contributivo è concesso ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro agricoli e domestici.


Inoltre, l’agevolazione spetta soltanto se la prestazione lavorativa si svolge in una delle seguenti regioni:


- Abruzzo;

- Basilicata;

- Calabria;

- Campania;

- Molise;

- Puglia;

- Sardegna;

- Sicilia.


L’agevolazione riguarda sia i rapporti di lavoro già instaurati che quelli “instaurandi” a patto che si rispetti il requisito geografico.



Le condizioni di godimento

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, l’esonero è cumulabile:

  • sia con altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani);

  • sia con incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).



Autorizzazione della Commissione Europea

La Commissione Europea, il 7 ottobre 2020, ha espresso parere positivo sul beneficio contributivo previsto dall’articolo 27 del DL 104/2020, limitatamente al periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Previo ulteriore parere positivo della Commissione europea, si dovrebbe arrivare al 2025 con un’agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per poi scendere al 20% nel biennio 2026-2027 e al 10% nel 2028-2029.


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