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Decreto Sostegni: proroghe e rinnovi acausali per i contratti a termine fino al 31 dicembre 2021


Un’ulteriore possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine dal 23 marzo al 31 dicembre 2021 entro 24 mesi totali di durata, senza i vincoli della causale e dello stop&go introdotti dal Decreto Dignità.


Il Decreto Sostegni (Dl 41/2021) ha presentato un’altra possibilità di proroga acausale per i contratti a tempo determinato di cui i datori di lavoro possono avvalersi fino al 31 dicembre 2021 per un massimo di 12 mesi, fermo restando il limite complessivo di durata del contratto di 24 mesi.

A partire dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro potranno prorogare i contratti a termine una sola volta, senza tenere conto né delle eventuali proroghe acausali di cui hanno già usufruito in base al Decreto Agosto e alla legge di Bilancio 2021, né del possibile superamento del numero massimo di quattro proroghe previsto dalla legge. Infatti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 16 settembre 2020, ha precisato che anche se il rapporto di lavoro è già stato oggetto di quattro proroghe, potrà ugualmente essere prorogato ancora per un periodo massimo di 12 mesi.


La deroga al 31 dicembre, oltre che per le proroghe, vale anche per i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Perciò potranno essere rinnovati i contratti di lavoratori che hanno già prestato servizio nell’azienda in passato senza l’obbligo di una causale, previsto dal Decreto Dignità. Inoltre, la nuova deroga è applicabile anche ai contratti a termine stipulati a scopo di somministrazione.


Oltre alla mancanza di causale, non dovrà essere rispettato neanche il vincolo dello “stop&go”, vale a dire la pausa obbligatoria fra un contratto a termine e il successivo, così come ha chiarito l’INL nella già citata nota del 16 settembre 2020.

Nella stessa nota l’INL ha anche precisato che il termine del 31 dicembre si riferisce solamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, in quanto la durata del rapporto potrà continuare anche durante il 2022, fermo restando il limite massimo complessivo di durata dei 24 mesi.


I contratti di lavoro a termine stagionali

I contratti a termine stagionali già nel D.lgs. 81/2015, e poi nel Decreto Dignità, erano esentati dal limite complessivo di durata massima dei contratti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, dal limite quantitativo e dal cosiddetto “stop&go”.

Il Decreto Dignità, come già disciplinava l’art. 21 del D.lgs. 81/2015, prevede che le attività stagionali siano individuate da un apposito decreto del Ministero del Lavoro, e che fino all’emanazione di tale decreto valga l’elenco contenuto nel D.P.R. 1525/1963, pur non essendo completamente adeguato alla realtà lavorativa attuale. Per questo motivo, lo stesso art. 21 del D.lgs. 81/2015, ha lasciato alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali. Con la nota 413 del 10 marzo 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato tale interpretazione.

L'Ispettorato ha, inoltre, rilevato che la natura stagionale dell'attività non preclude la possibilità di effettuare (anche) assunzioni a tempo indeterminato, considerata l'eventualità che possa rendersi necessario lo svolgimento di attività preparatorie nei mesi in cui non è prevista l'apertura al pubblico.


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