Novità dal Ministero del Lavoro: Stretta sui Centri di Elaborazione Dati (CED) e Abusivismo Professionale
- Admin
- 15 mag
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Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una circolare che fa luce sulle attività dei Centri di Elaborazione Dati (CED) e ribadisce con forza la lotta all'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro.
Cosa sono i CED e quali sono i loro limiti?
I CED sono centri che elaborano dati relativi all'amministrazione e gestione del personale per conto delle aziende. La legge (L. n. 12/1979) stabilisce che alcune attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale sono riservate a specifiche figure professionali:
Consulenti del lavoro: soggetti abilitati.
Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali: soggetti autorizzati, a condizione che abbiano comunicato l'intenzione di svolgere tali adempimenti all'Ispettorato del Lavoro.
La circolare chiarisce che i CED possono svolgere attività di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale, nonché attività strumentali e accessorie.
Cosa NON possono fare i CED:
La circolare è molto chiara nel delineare i confini delle attività consentite ai CED. Non possono svolgere attività che rientrano nella competenza esclusiva dei professionisti abilitati, come:
Adempimenti relativi ad assunzioni, licenziamenti, contratti di lavoro.
Gestione dei rapporti di lavoro e delle dinamiche aziendali (es. comunicazioni obbligatorie, prospetti informativi).
Predisposizione e trasmissione telematica della documentazione contributiva agli Istituti.
Consulenza e assistenza in occasione di accertamenti ispettivi.
Tenuta del Libro Unico del Lavoro.
Inoltre, la designazione del professionista abilitato che "assiste" il CED deve avvenire tramite atto scritto con data certa, inviato all'Ispettorato territoriale del lavoro competente e ai consigli provinciali degli ordini professionali interessati. L'incarico del professionista deve riguardare esclusivamente il controllo e la verifica delle attività di calcolo e stampa del CED.
Focus sulle Verifiche Ispettive
La circolare fornisce indicazioni precise al personale ispettivo per le verifiche:
Verifica dell'iscrizione all'albo dei professionisti che svolgono attività di consulenza presso le aziende.
Verifica della comunicazione all'Ispettorato del Lavoro per avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Controllo della corretta delimitazione delle attività dei CED.
Accertamento dell'esistenza e della regolarità dell'incarico professionale tra il CED e il professionista abilitato.
Analisi delle fatture emesse per individuare eventuali attività di consulenza svolte dal CED.
Acquisizione di dichiarazioni testimoniali per accertare l'effettivo svolgimento delle attività.
Sanzioni per l'Esercizio Abusivo
La circolare ricorda le pesanti sanzioni previste per l'esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, ai sensi dell'art. 348 c.p. Le pene possono arrivare fino alla reclusione e a multe elevate, oltre alla confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato e, in alcuni casi, all'interdizione dalla professione.
In Conclusione
La circolare del Ministero del Lavoro rappresenta un importante strumento per contrastare l'abusivismo professionale nel settore della consulenza del lavoro. Delinea con precisione i compiti e i limiti dei CED, rafforzando i controlli e le sanzioni. È fondamentale che aziende e professionisti siano consapevoli di queste disposizioni per operare nel rispetto della legge.
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