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Regione Campania: approvato il nuovo regolamento dei Tirocini

Aggiornamento: 14 dic 2019


La Regione Campania ha approvato il nuovo Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento recependo le linee guida nazionali sui tirocini del 25 maggio 2017. Il vecchio regolamento non veniva modificato dal 29 Novembre 2013.

La platea dei beneficiari La prima grande novità riguarda la platea dei beneficiari. Non più solo i soggetti disoccupati e svantaggiati, ma tra i possibili tirocinanti anche i destinatari di strumenti di sostegno al reddito (politiche passive), anche in costanza di rapporto di lavoro.

Il tirocinio, in coerenza con le linee guida nazionali, viene definito nel nuovo regolamento “una misura formativa di politica attiva al lavoro”, che “non costituisce rapporto di lavoro”, ma che “consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo”.

Il tirocinio riguarda i seguenti soggetti destinatari:

  • i lavoratori in stato di disoccupazione;

  • i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;

  • i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;

  • le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;

  • le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

  • le persone disabili.

La novità riguarda l'inserimento tra i destinatari anche i soggetti che hanno un'occupazione, ma in uno stato di crisi. In questo modo si anticipano gli effetti della crisi occupazionale, consentendo ai lavoratori una possibilità, attraverso il tirocinio, di collocarsi in un'altra azienda, anticipando la perdita del posto di lavoro.

Tipologia di tirocini disciplinati dal regolamento E’ bene chiarire è che il Regolamento disciplina la normativa sui tirocini extracurriculari e, di conseguenza, non riguarda i tirocini curriculari, i tirocini transnazionali svolti all’estero e i tirocini per la pratica professionale e per l’accesso alle professioni ordinistiche.

I tirocini extracurriculari sono i tirocini rientranti nel programma nazionale Garanzia Giovani, la cui regolamentazione è in corso di approvazione dalla Regione Campania.

I tirocini extracurriculari attivabili in Campania attraverso il nuovo Regolamento restano i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati e dei disabili.

Durata del tirocinio La Regione Campania nel nuovo regolamento ha introdotto le seguenti durate minime e massime:

  • Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento dei soggetti disoccupati, svantaggiati, etc);

  • Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;

  • Da 1 a 12 mesi per i tirocini per attività stagionali;

  • Durata massima di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante;

  • Da 14 a 45 giorni per i tirocini rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego e svolti durante il periodo estivo.

E’ consentita la stipula di tirocini di durata inferiore al limite massimo (es. tirocini di 6 mesi) e la stipula di proroghe fino alla durata massima (es. proroga di 6 mesi).

Viene consentita anche la stipula di un secondo tirocinio da parte degli stessi soggetti, nonché per il tirocinante la stipula di più tirocini contemporanei, per diversi profili professionali e con più aziende.

Indennità di 500 euro Dai 400 euro del vecchio regolamento, si passa ad un minimo di 500 euro mensili per tutta la durata del tirocinio.

L’indennità spetta se il tirocinante è presente almeno al 70% dell'orario di lavoro mensile stabilito. Se la partecipazione è inferiore alla predetta percentuale, l’indennità potrà essere erogata proporzionalmente in base all’effettiva partecipazione.

L’indennità di partecipazione resta dal punto di vista fiscale un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

I tirocini in favore di lavoratori sospesi, che siano percettori di prestazioni a sostegno del reddito almeno pari a 500 euro, possono essere attivati senza il riconoscimento di alcuna indennità di partecipazione.

I nuovi limiti massimi di tirocini attivabili

I nuovi limiti numerici dei tirocini sono i seguenti:

  • Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;

  • Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;

  • Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;

  • Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;

  • Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato anche in somministrazione presenti nella specifica unità operativa. Il calcolo è però effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore (in caso di 21 dipendenti, il 20% è 4,2 quindi il limite di tirocini è pari a 5).

Le linee guida nazionali, così come il nuovo regolamento tirocini Regione Campania, ancorano il calcolo non più al numero di dipendenti del datore di lavoro nel complesso, ma al numero di lavoratori presenti nell’unità operativa intesa come il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa ovvero la sezione produttiva aziendale con caratteristiche di omogeneità.

Il meccanismo premiale per le aziende virtuose Le linee guida nazionali sui tirocini hanno introdotto un meccanismo premiale per le aziende virtuose che realizzano incrementi occupazionali durante l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini. Il meccanismo riguarda le aziende con più di 20 dipendenti.

I datori di lavoro soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato (sono esclusi i contratto a tempo determinato), laddove stipulano contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi (anche part-time minimo al 50%) nei 24 mesi precedenti, ed hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti, possono accedere al seguente incremento di numero di tirocini attivabili:

  • 1 tirocinio in più se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

  • 2 tirocini in più se hanno assunto almeno il 50% cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

  • 3 tirocini in più se hanno assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

  • 4 tirocini in più se hanno assunto il 100 per cento dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

La Regione Campania può stipulare convenzioni con i datori di lavoro per elevare il limite massimo dei tirocini attivabili fino al 30% (anziché il 20%) per l’avvio di progetti sperimentali.

Divieti e sanzioni

Il nuovo Regolamento regionale combatte l’abuso dello strumento del tirocinio extracurriculare prevedendo che l'interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante sia consentita solo al verificarsi di gravi o reiterate inadempienze del tirocinante o nel caso insorgano impreviste ed imprevedibili difficoltà organizzative, economiche e produttive che giustificano la cassa integrazione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il tirocinante, invece, è libero di interrompere in qualsiasi momento dal tirocinio.

E' vietato ospitare tirocinanti per attività equivalenti ai lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa (ad esclusione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o accordi sindacali). Causa ostativa all’attivazione dei tirocini anche il recesso datoriale da rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo.

Previsto anche un inasprimento dei controlli e delle sanzioni, con rischio di interdizione dall’attivazione di qualsiasi tirocinio per i datori di lavoro che commettono violazioni ritenute non sanabili. Sanzioni pesanti soprattutto per chi non eroga l’indennità di partecipazione di almeno 500 euro al tirocinante.

Il regolamento, al fine di monitorare la capacità di accoglienza del soggetto ospitante, prevede la possibilità che il tirocinante esprima il proprio giudizio al termine della sua esperienza,

Infine il datore di lavoro soggetto ospitante, deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e con la normativa relativa all’assunzione dei disabili.

Napoli, Avellino, Salerno, Caserta, Benevento

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