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Le sanzioni nel rapporto di lavoro


La Riforma del mercato del Lavoro, con l’approvazione degli ultimi decreti del Jobs Act (L. n. 183 del 10.12.2014), ha modificato le sanzioni in merito al rapporto di lavoro, al fine di contrastare il lavoro nero.

In base al D. Lgs 151/2015 art.22, per l’impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, viene applicata una sanzione amministrativa in denaro, che varia:

  1. da euro 1.500 a euro 9.000 per ogni lavoratore irregolare, utilizzato fino a trenta giorni di lavoro effettivo;

  2. da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lavoratore irregolare, utilizzato dal trentuno fino a sessanta giorni di lavoro effettivo;

  3. da euro 6.000 a euro 36.000 per ogni lavoratore irregolare, utilizzato oltre i sessanta giorni di lavoro effettivo.

Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni

Il datore di lavoro può regolarizzare la violazione commessa, ottenendo una riduzione delle sanzioni, grazie alla procedura della diffida. Per accedere a quest’ultima, è necessario che si verifichino alcune condizioni:

  • che i lavoratori irregolari, sotto accertamento, siano ancora operativi presso il datore di lavoro;

  • la regolarizzazione del lavoratore con una delle tipologie di contratto di lavoro subordinato.

Entro centoventi giorni dalla notifica del verbale, il datore di lavoro dovrà confermare la regolarizzazione del lavoratore oggetto di verifica e l’avvenuto pagamento delle sanzioni e dei contributi previsti.

In caso d’impiego di lavoratori stranieri, ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D. Lgs 25/07/1998 n.286, per tali sanzioni è previsto un aumento del venti per cento.

 

Anche per le violazioni, commesse dal datore di lavoro, in merito all’ orario di lavoro e ai riposi giornalieri e settimanali sono previste delle sanzioni.

Per il mancato rispetto dell’orario di lavoro variano:

  • da un minimo di 200 ad un massimo di 1.500 euro;

  • da 800 a 3.000 euro , se la violazione va ad interessare più di 5 lavoratori, ovvero, si è manifestata per almeno tre periodi di riferimento;

  • da 2.000 a 10.000 euro, se la violazione va ad interessare più di 10 lavoratori, ovvero, si è manifestata per almeno cinque periodi di riferimento.

Per il mancato rispetto dei riposi giornalieri variano:

  • da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro;

  • da 600 a 2.000 euro, se la violazione va ad interessare più di 5 lavoratori, ovvero, si è manifestata per almeno tre periodi di 24 ore;

  • da 1.800 a 3.000 euro, se la violazione va ad interessare più di 10 lavoratori, ovvero, si è manifestata per almeno cinque periodi di 24 ore.

Per il mancato rispetto dei riposi settimanali variano:

  • da un minimo di 200 ad un massimo di 1.500 euro;

  • da 800 a 3.000 euro, se la violazione va da interessare più di 5 lavoratori, ovvero, si è manifestata per almeno tre periodi di riferimento;

  • da 2.000 a 10.000 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, ovvero si è manifestata per almeno cinque periodi di riferimento.

La sospensione dell'attività

Al fine di ridimensionare e contrastare il lavoro irregolare, l’attività lavorativa può essere sospesa in caso di:

  1. impiego di personale in nero pari o superiore al 20% sul totale del lavoratori in essere;

  2. dinanzi al protrarsi delle violazioni in materia di orario di lavoro e riposi;

  3. in caso di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora il datore di lavoro provveda ad eliminare tempestivamente la condotta illecita, l’ultima Riforma ha introdotto la possibilità di ottenere una revoca della sospensione, versando:

  • contestualmente, almeno, il 25% della somma;

  • la restante parte, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla presentazione della revoca.

Sanzioni per infedele registrazione

In caso di omessa o infedele registrazione dei dati nel Libro Unico del Lavoro sono previste delle sanzioni amministrative:

  • da euro 150 a 1.500 euro;

  • da euro 500 a 3.000 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si verifica in un periodo maggiore di 6 mesi;

  • da euro 1.000 a 6.000 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si verifica in un periodo maggiore di 12 mesi.

Sanzioni per mancata consegna busta paga

Sono previste sanzioni, infine, nei casi di mancata o ritardata consegna della busta paga al lavoratore e per mancata corresponsione degli assegni (art. 22, comma 6, del D. Lgs 151/2015).

Nella prima ipotesi la sanzione varia da:

  • da euro 150 a 900 euro;

  • da euro 600 a 3.600 euro se la violazione ha ad oggetto più di 5 lavoratori o si verifica in un periodo superiore a 6 mesi;

  • da euro 1.200 a 7.200 euro se la violazione ha ad oggetto più di 10 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 12 mesi.

Nella seconda ipotesi la sanzione varia da:

  • da euro 500 a 5.000 euro;

  • da euro 1.500 a 9.000 se la violazione interessa più di 5 lavoratori, ovvero, ad un periodo maggiore a 6 mesi;

  • da euro 3.000 a euro 15.000 se la violazione interessa più di 10 lavoratori, ovvero, un periodo maggiore a 12 mesi.

Si precisa che la L. n. 145/2018, ha previsto una maggiorazione del sanzioni per le violazioni che ledono maggiormente la tutela degli interessi e del dignità dei lavoratori.

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