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Dispositivi di Protezione Individuale: nuove garanzie con il recepimento del Regolamento UE 2016/425

Aggiornamento: 12 dic 2019


In data 11 marzo 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 17/2019, che provvede all'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea n.2016/425 in merito ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il suddetto decreto viene applicato a tutti i nuovi DPI costruiti da un fabbricante stabilito nell'Unione Europea ovvero a tutti i DPI nuovi o usati che siano importati da un Paese terzo e ha lo scopo di aiutare la circolazione di beni e servizi in Europa, imponendo nuove responsabilità agli operatori economici della filiera, per una maggiore sicurezza dei prodotti.

E' necessario sapere che i DPI possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), indicati dalla normativa europea.

In virtù di quanto appena espresso, sono considerati conformi ai RES i DPI provvisti di Marcatura CE, per i quali il fabbricante o mandatario, presente sul territorio dell'Unione Europea, possa produrre e presentare, in caso di ispezione, la documentazione tecnica del regolamento sui DPI, nonchè, per i DPI di seconda e terza categoria, anche le certificazioni pertinenti richieste dal regolamento.

Il produttore, quindi, deve eseguire la specifica procedura di valutazione della conformità, al fine di redigere la documentazione tecnica e le certificazioni probatorie, che devono essere effettuate da apposti organismi.

Il Regolamento UE, infatti, stabilisce che le attività certificative devono essere poste in essere da organismi notificati autorizzati, con requisiti specifici.

La domanda di autorizzazione dell'organismo deve essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e l'autorizzazione di accreditamento è rilasciata tramite decreto congiunto del medesimo Ministero e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dietro pagamento di un'apposita tariffa.

In seguito, saranno le amministrazioni stesse,che hanno provveduto al rilascio dell'autorizzazione, a vigliare sull'attività degli organismi autorizzati attraverso ispezioni e verifiche, per verificare la permanenza dei requisiti previsti e il regolare svolgimento delle procedure.

Di importanza notevole sono anche gli aggiornamenti che il D.Lgs n. 17/2019, ha apportato alle procedure di vigilanza, a cui fa seguito un sistema sanzionatorio in caso di violazioni delle norme di fabbricazione e commercializzazione de dispositivi di protezione individuali.

In relazione alle sanzioni viene stabilito che:

  • al fabbricante che produce o mette sul mercato, nonchè all'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai RES viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 sino a euro 48.000, per i DPI di prima categoria; è prevista una pena a sei mesi di reclusione o un'ammenda da euro 10.000 a euro 16.000 per i DPI di seconda categoria; una pena da sei mesi a tre anni di reclusione per quelli di terza categoria.

  • per i distributori che non rispettano gli obblighi di regolamento sui DPI la sanzione amministrativa prevista varia da euro 1000 a 6000 per quelli di prima categoria, per poi aumentare fino a euro 60.000 per quelli di seconda e terza categoria;

  • per il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE la sanzione amministrativa varia da euro 6.000 a euro 36.000;

  • chiunque commercializza DPI privi della marcatura CE è sanzionato con un'ammenda che varia da euro 3.000 a euro 18.000;

  • sono sanzionabili, inoltre, anche i promotori pubblicitari di DPI non a norma.

Relativamente ai Dispositivi di protezione Individuale già in possesso alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs qui enunciato e acquistati prima del 21 aprile 2018, l'utilizzatore potrà ancora disporne secondo le istruzioni d'uso e di manutenzione previste dalle norme precedenti, controllando che tutti gli attestati di certificazione CE e le relative approvazioni non scadano prima del 21 aprile 2023, termine ultimo di validità dei vecchi DPI.

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