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Dal 2021 decontribuzione totale per Under 36 e di prima occupazione


Il disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dal Consiglio dei ministri del 16 novembre 2020, introduce delle novità che mirano a rafforzare gli incentivi per l’assunzione di giovani già previsti dalla legge di Bilancio 2018. Si tratta di una decontribuzione totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato compiute nel biennio 2021-2022, delimitata a:


  • giovani di età inferiore a 36 anni e alla prima occupazione stabile, che, quindi, non hanno mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato durante la loro vita lavorativa.


Pertanto, le novità del disegno di legge di Bilancio 2021 elevano a 36 anni il requisito di età anagrafica del lavoratore da assumere, al momento fissato a 30 anni (35 anni fino al 31 dicembre 2020), e prevedono l’incremento al 100% dell’esonero contributivo per le imprese con un massimale di 6000 euro annui, attualmente stabilito dalla legge n. 205/2017 al 50% con un massimale di 3000 euro annui.


L’agevolazione, inoltre, è prevista sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.




Misure e durata dello sgravio contributivo

L’esonero riguarda i contributi a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è applicabile soltanto se i lavoratori non sono stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.


Tuttavia, sono presenti due deroghe in relazione a quest’ultima condizione:

  • se viene assunto un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero potrà essere concesso soltanto per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista;

  • se è stato svolto un periodo di apprendistato presso un altro datore di lavoro ma non è proseguito in rapporto a tempo indeterminato, potrà essere applicato l’esonero contributivo.

L’agevolazione ha una durata di 36 mesi che, però, sale a 48 mesi nel caso in cui l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva collocata nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Condizioni e autorizzazione UE per l’accesso

Come previsto dai principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150), l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non hanno proceduto nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, e non procederanno nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Infine, il disegno di legge di Bilancio 2021 prevede che l’agevolazione sia concessa dalla Commissione europea, nei limiti e alle condizioni previste dalla stessa: pertanto, l’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


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