Dall'INPS arrivano le prime istruzioni sull'esonero contributivo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 introdotto dal Decreto Rilancio.
Agevolazioni agricoltura e pesca
Il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 222, l’esonero straordinario contributivo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 a favore delle imprese appartenenti a determinate filiere agricole, della pesca, dell’allevamento e dell’acquacoltura. L’obiettivo è quello di limitare le conseguenze economiche negative legate all’emergenza Covid-19 e di favorire la ripresa produttiva e occupazionale di tali imprese.
L’agevolazione concerne il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi, inoltre, i premi e i contributi dovuti all’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
I criteri e le modalità di attuazione dell’esonero sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di adozione.
Le imprese beneficiarie dell’esonero contributivo
L’esonero contributivo fa parte delle agevolazioni per il settore agricoltura, ma è riservato ad imprese che rientrano in specifiche filiere agricole:
• agrituristiche;
• apistiche;
• brassicole;
• cerealicole;
• florovivaistiche;
• vitivinicole.
Possono beneficiarne, inoltre, le imprese dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Le aziende che non svolgono attività prettamente agricole possono accedere al beneficio soltanto per i lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
In attesa del decreto attuativo, il messaggio INPS numero 3341 del 15 settembre 2020 specifica le imprese potenzialmente beneficiarie dell’esonero contributivo del Decreto Rilancio sulla base del codice Ateco.
01.11xx coltivazione di cereali
01.50xx coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista
01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche)
01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 - Coltivazione di uva
01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 - Riproduzione piante
01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 - Allevamento di suini
01.47.00 - Allevamento di pollame
01.49.10 - Allevamento di conigli
01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 - Bachicoltura
01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
01.49.30 - Apicoltura
03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
Verifiche sospese per il versamento della contribuzione dovuta dal 1° gennaio al 30 giugno 2020
In attesa della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 222 del D.L. n. 34/2020 e delle relative modalità di accesso, per le imprese beneficiarie verranno momentaneamente interrotte le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza 16 settembre 2020 e 16 dicembre 2020.
L’INPS, infine, precisa le modalità con cui dovranno essere individuati i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione:
per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, si farà riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio.
per le aziende con dipendenti, si fa riferimento alle matricole INPS alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati e il beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
Tuttavia, si potrà beneficiare dell’esonero contributivo soltanto se in possesso del documento unico di regolarità contributiva, DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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