Con la Legge di Bilancio 2019 è stata introdotta una nuova agevolazione, poi adottata dal Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020: l’incentivo “IO lavoro”.
L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha disciplinato, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la suddetta agevolazione “Incentivo Lavoro (IO Lavoro)”, affidando la gestione della stessa all’INPS.
Dopo otto mesi, la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 dell’INPS lo rende finalmente esecutivo, esponendo le indicazioni da seguire per ottenerlo.
I rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo riguarda:
i rapporti a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale o a scopo di somministrazione;
i rapporti di apprendistato professionalizzante;
i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Sono esclusi invece:
le assunzioni con contratto di lavoro domestico;
le assunzioni con contratto intermittente;
le prestazioni di lavoro occasionale;
i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
A chi spetta l’incentivo?
Il nuovo incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, lavoratori disoccupati:
di età compresa tra i 16 ed i 24 anni
oppure
con 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Inoltre, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato nei sei mesi precedenti l’assunzione con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, ad eccezione delle ipotesi di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le quali non è richiesto neanche il possesso del requisito di disoccupazione.
Dove è ammesso l’incentivo?
Si può beneficiare dell’incentivo “IO Lavoro” se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione o la trasformazione si trova in una delle seguenti Regioni, indipendentemente dalla residenza del lavoratore:
Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
Regioni “più sviluppate”: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
Regioni “in transizione”: Abbruzzo, Molise e Sardegna.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano a € 329.400.000,00. In particolare, il decreto direttoriale dell’ANPAL distribuisce le risorse stanziate secondo tre modalità:
234.000.000,00€ sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate”;
12.400.000,00€ sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “più sviluppate”;
83.000.000,00,00€ sono destinati a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.
A quanto ammonta l’incentivo?
L’agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Come chiedere l’incentivo?
Innanzitutto, per poter godere dell’incentivo “IO Lavoro” bisogna rispettare le seguenti condizioni:
possesso di un DURC regolare;
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Dopodiché, la procedura inizia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
Successivamente l’INPS:
determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
accerta la disponibilità residua delle risorse;
comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, nel caso in cui non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
L’incentivo “IO Lavoro” deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
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