top of page
  • Immagine del redattoreAdmin

Regione Lombardia: incentivi per chi assume personale


La misura sostiene, attraverso incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.

Le aziende potranno presentare le domande di accesso al contributo dal 15 aprile 2021 fino al 30 giugno 2022 per le assunzioni effettuate a partire dal 29 marzo 2021. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili: le risorse complessivamente disponibili ammontano a €20.000.000,00.


Destinatari

Sono ammessi gli incentivi per l’assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.

I destinatari devono essere in possesso dei requisiti già previsti per accedere a tali misure, inoltre:

  • se disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia;

  • se occupati sospesi, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).

Con provvedimento attuativo saranno specificati i requisiti di accesso relativi ai destinatari privi di residenza in Lombardia, al fine di favorire prioritariamente l’occupazione stabile dei lavoratori che vivono sul territorio lombardo.

Sono, inoltre, incentivate le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell’impresa di provenienza (cd. “workers buyout”). In quest’ultimo caso, il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il progetto di assunzione sia maturato al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali.


Beneficiari

Possono accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

  • le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;

  • gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);

  • le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

  • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;

  • le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.


Sono esclusi:

  • Contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA.

  • Le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco:

    • 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”);

    • 92.00.01 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.);

    • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).


  • Le pubbliche amministrazioni, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione, le società di assistenza tecnica coinvolte nell’Avviso e gli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia.

  • I datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.


Ammontare del contributo

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €

  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €

  • lavoratori over 55: 7.000 €

  • lavoratrici over 55: 9.000 €

A tali importi si aggiungono ulteriori 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.


Tipologie di contratti ammessi al contributo

Il contributo è concesso esclusivamente ai seguenti contratti di lavoro:

  • tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;

  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).


Tipologie di contratti non ammessi al contributo

Sono esclusi:

  • i contratti di somministrazione;

  • lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;

  • lavoro occasionale;

  • lavoro accessorio;

  • lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);

  • lavoro autonomo nello spettacolo;

  • contratto di agenzia;

  • associazione in partecipazione;

  • lavoro intermittente (job on call);

  • lavoro domestico.


Erogazione del contributo

Avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:

  • A rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale;

  • In un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.

Inoltre, a scelta dell’impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell’ambito:

  • del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19;

  • del regime de minimis.


Monitoraggio e valutazione

La Regione verificherà, secondo le scadenze e le modalità che saranno definite dai provvedimenti attuativi, la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e la localizzazione della sede di lavoro sul territorio lombardo.


bottom of page